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Varie 25gen08
Salute:la tessera sanitaria per l’acquisto farmaci
Al momento dell’acquisto di un medicinale da parte di un cittadino sprovvisto di tessera sanitaria, il farmacista deve trascrivere a mano il codice fiscale del cliente sullo scontrino, impiegando più tempo nel servizio. Per questo motivo il Ministero della salute invita ogni cittadino a portare con sé in farmacia la nuova tessera sanitaria, che con gli strumenti informatici, consente la lettura immediata del codice e il suo trasferimento sullo scontrino. La tessera sanitaria può essere richiesta telefonando al numero verde 800 030 070 oppure attraverso il sito internet dell’Agenzia delle Entrate. In una circolare inoltre, il Ministero della salute precisa che se il paziente non può esibire la tessera sanitaria, il farmacista deve comunque rilasciare uno scontrino per il medicinale, completo di codice fiscale, anche se quest’ultimo è comunicato verbalmente. Dal 1° gennaio infatti, la legge finanziaria ha introdotto gli scontrini parlanti ai fini della detrazione e deduzione fiscale della spesa sanitaria relativa all’acquisto dei medicinali.
Fonte: Intrage.it 25.1.2008
Richiesta di esenzione del canone Telecom – Rete fissa delibera AGCOM 514/07/CONS
Si informano tutti i sordi italiani che, come previsto dall’art. 2 della delibera 514/07/CONS dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, è stato aggiornato il modulo per la richiesta di esenzione del canone Telecom.
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Fonte: www.ens.it (pubblicato 23.1.2007)
Assegni e prelievi allo sportello, i nuovi limiti previsti nel 2008
D - Mi hanno detto che dal 1° gennaio non si possono fare assegni a me stesso. Volevo sapere se è vero o se come le altre norme sugli assegni bancari anche questa entra in vigore dal 30/04/08. Grazie
R - Tutte le norme in materia di assegni entrano in vigore dal prossimo 30 aprile, come previsto dal Decreto legislativo 231/07 che modifica le norme in materia di riciclaggio. In particolare da quella data è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera quando il valore dell'operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Sempre a partire dal 30 aprile i moduli di assegni bancari e postali sono rilasciati muniti della clausola di non trasferibilità. Il cliente può però richiedere, per iscritto, il rilascio di moduli di assegni bancari e postali in forma libera pagando 1,5o0 euro per assegnao. Gli assegni emessi per importi pari o superiori a 5.000 euro devono recare l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, mentre quelli intestati a se stesso possono essere girati unicamente per l'incasso a una banca o a uno sportello postale. Gli assegni circolari, vaglia postali e cambiari sono emessi con l'indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità, ma può essere richiesto il rilascio anche senza clausola anche in questo caso pagano 1,50 euro. Per poterli girare, però ciascuna girata deve recare, a pena di nullità, il codice fiscale del girante. Sepre dal 30 aprile, poi, il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore non può essere pari o superiore a 5.000 euro, re per gli importi superiori c'è l'obbligo di trasformare i libretti dal portatore in nominativi.
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