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acquisti
Se prima l’acquisti e poi ci ripensi
Il diritto a rifiutare la merce e a recedere dal contratto, entro sette giorni, vale sia per le vendite porta a porta sia per quelle televisive.
La pelliccia è una tentazione a cui molte donne non resistono. Tuttavia, poiché si tratta di un genere non proprio necessario, può accadere che ci si penta.
Così, una signora che aveva comprato un visone da un venditore porta a porta, aveva prontamente esercitato il proprio diritto a recedere dal contratto, inviando alla società venditrice una lettera raccomandata con la quale comunicava di non volere più la pelliccia e chiedeva la restituzione di un suo vecchio capo consegnato a titolo di permuta. Il pellicciaio, però, riteneva che la signora non potesse sciogliersi dal contratto.
La signora invocava l’applicazione del Decreto legislativo 50 del 1992, che consente a chi abbia effettuato un acquisto fuori dai locali commerciali (cioè attraverso vendite porta a porta o televendite) di sciogliersi dal contratto entro 7 giorni.
Il venditore sosteneva, viceversa, che la norma non fosse applicabile, perché la signora aveva chiesto modifiche e personalizzazioni. Pertanto, il capo, ridisegnato sulla base delle caratteristiche fisiche dell’acquirente, non era più commercializzabile come taglia standard.
Dopo alterne vicende la causa è giunta dinnanzi alla Corte di cassazione, la quale (con la sentenza 29186 del 2008) ha accolto la tesi della signora. Indipendentemente dal fatto che al caso concreto potesse applicarsi il decreto 50 del 1992, le parti avevano sottoscritto un contratto in cui si faceva espresso rinvio alle norme sul diritto di recesso dell’acquirente. Erano state le stesse parti, dunque, a riconoscere all’acquirente il diritto di recesso.
Fonte: Famiglia Cristiana
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